Art. 1.
(Princìpi generali e finalità).

      1. Il cavallo (Equus caballus), l'asino, il mulo e il bardotto (Equus asinus), di seguito denominati «equini», sono riconosciuti quali «animali d'affezione». Lo Stato disciplina la tutela delle loro condizioni di vita, promuove la loro protezione e l'educazione al rispetto nei loro confronti.
      2. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equini e la loro esportazione per tale finalità, anche se indiretta, nonché la vendita e il consumo delle loro carni.
      3. È fatto divieto di utilizzare gli equini in spettacoli o in manifestazioni che comportano l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o contrari alla dignità degli animali stessi.
      4. È fatto divieto di sottoporre gli equini a sfruttamento o imporre ad essi l'esecuzione di prestazioni superiori alle loro capacità fisiche o contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche.
      5. È fatto divieto di utilizzare gli equini in esperimenti scientifici, compresi gli esperimenti finalizzati alla clonazione degli stessi animali.
      6. Ai fini della presente legge, i pony rientrano nella categoria degli equini e sono riconosciuti, ai sensi del comma 1, quali «animali d'affezione».